Il 27 settembre entrerà ufficialmente in vigore la Direttiva (UE) 2024/825, meglio conosciuta come “Direttiva Greenwashing”.
Il provvedimento legislativo – che modifica le precedenti direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE – riguarda “la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione“.
L'intervento, mirato a garantire la possibilità per i consumatori di prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo realmente sostenibili, si è reso necessario per rispondere a un fenomeno diffuso di pratiche commerciali sleali, legate alla diffusione di informazioni opache, poco pertinenti e non affidabili.
La Direttiva europea è volta proprio a contrastare le asserzioni ambientali ingannevoli (appunto il cosiddetto “greenwashing“), le informazioni altrettanto ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili, oltre che le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni.
Determinare condizioni chiare affinché le asserzioni ambientali siano eque, comprensibili e affidabili consente da un lato agli operatori economici di operare su un piano di effettiva parità sul mercato, e dall’altro ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto a prodotti concorrenti, garantendo decisioni di acquisto consapevoli e contribuendo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
La Direttiva, che pertanto riguarda la comunicazione aziendale come risultato coerente di processi produttivi e organizzativi trasparenti ed affidabili, affronta alcuni temi che hanno un riverbero diretto sulle attività di normazione in corso.
Tra questi uno dei più rilevanti è quello dell’etichetta armonizzata, che la Direttiva prevede debba essere esposta in modo visibile e utilizzata in modo da permettere ai consumatori di identificare facilmente il prodotto che beneficia di una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
I marchi e le affermazioni di sostenibilità ambientale o sociale possono essere utilizzati esclusivamente se basati su schemi di certificazione riconosciuti da enti pubblici o adottati con decreto ministeriale, o se inseriti in un apposito registro nazionale dei marchi ambientali, escludendo dunque marchi o loghi autoprodotti dalle aziende e non verificati; un richiamo all’importanza del ricorso alla certificazione accreditata da parte degli operatori economici che vogliono che il marchio soddisfi le condizioni minime di trasparenza e credibilità.
Il tema della durabilità, insieme a quelli di riparabilità e riciclabilità richiamati esplicitamente dalla Direttiva, rimandano ovviamente al concetto di circolarità, che è uno dei capisaldi delle politiche europee di sostenibilità intesa in senso ampio – ossia nelle sue tre dimensioni ambientale, sociale e di governance – ed è uno dei fronti sui quali la normazione nazionale e internazionale è da tempo maggiormente attiva. A questo proposito è utile ricordare la UNI/TS 11820, pubblicata in una sua prima edizione nel 2022 e poi aggiornata nel 2024, che definisce un metodo di valutazione della circolarità attraverso un set di indicatori atti a valutare, attraverso un punteggio finale, il livello effettivo di circolarità di una organizzazione o gruppo di organizzazioni.
Fornire informazioni sulla sostenibilità che siano chiare, circostanziate, veritiere e verificabili (cioè basate su dati oggettivi) è uno degli obblighi che le imprese sono dunque, ora più che mai, chiamate a soddisfare.