Pubblicata la nuova UNI/PdR 202:2026 per la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari

 

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UNI, in collaborazione con Accredia, ha pubblicato il 24 settembre 2026 la UNI/PdR 202:2026 “Regole e requisiti per la certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari a fronte della UNI EN ISO 22005:2008”.

Il documento, che annulla e sostituisce il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17, è scaricabile gratuitamente sul sito di UNI.



La UNI/PdR 202:2026 definisce i requisiti aggiuntivi applicabili alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per il rilascio di certificazioni accreditate della rintracciabilità agroalimentare secondo la UNI EN ISO 22005:2008, con l'obiettivo è rendere più chiari e omogenei i criteri con cui vengono valutati e certificati i sistemi di rintracciabilità.

La Prassi evidenzia la rilevanza di un approccio basato su efficaci sistemi di controllo per gli operatori agroalimentari e mangimistici e per le catene distributive, favorendo la fiducia dei consumatori e la trasparenza nei confronti del mercato con informazioni verificabili sulla rintracciabilità della filiera.

 

Uno degli aspetti centrali della UNI/PdR 202 è la precisa individuazione degli elementi che caratterizzano il sistema certificato; in relazione agli obiettivi stabiliti dall'azienda, il sistema deve documentare in maniera sistematica le materie prime, i prodotti e i servizi utilizzati nelle attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, distribuzione e logistica comprese nel perimetro della certificazione.

In particolare, devono essere chiaramente identificati prodotto, Unità Minima Rintracciabile (UMR), obiettivi, elementi tracciati, estensione e profondità del sistema, oltre alle organizzazioni coinvolte nel caso della rintracciabilità di filiera.

Per i sistemi di filiera, inoltre, ogni organizzazione deve manifestare il proprio impegno attraverso un accordo di filiera.

Particolare rilievo assumono anche le verifiche effettuate dall'Organismo di Certificazione; la Prassi stabilisce inoltre criteri specifici per determinare il numero di siti da sottoporre a verifica, sia in fase di prima certificazione sia nelle successive attività di sorveglianza.

La nuova Prassi interviene anche sulla formulazione dello scopo di certificazione, che deve fornire informazioni precise sul prodotto o componente interessato, sugli obiettivi, sulla profondità e sull'estensione del sistema, sugli elementi tracciati e sull'UMR.

Un aspetto particolarmente importante per le aziende riguarda la comunicazione, in particolare per quanto riguarda la produzione primaria che per le dichiarazioni relative all'origine geografica,

La Prassi precisa inoltre che nel certificato non possono comparire dichiarazioni estranee allo schema di certificazione e quindi non oggetto della valutazione dell'OdC: tra gli esempi citati figurano DOP, IGP, STG e la dichiarazione da agricoltura biologica.

 

La UNI/PdR 202:2026 contribuisce a creare un quadro più uniforme per la certificazione accreditata della rintracciabilità, chiarendo che cosa viene effettivamente certificato, quali informazioni devono essere controllate e come deve essere verificata la filiera.

La nuova Prassi assume particolare interesse per aziende agricole, imprese di trasformazione, operatori del settore mangimistico, imprese della logistica e distribuzione e organizzazioni capofiliera che adottano o intendono adottare sistemi certificati di rintracciabilità.